La coerenza dell’Ordinamento: il Lavoro come “causa” della Costituzione

Cover coerenza

Pubblicato nel maggio del 2018, il volume raccoglie due articoli di teoria costituzionale.

Il lavoro come causa della costituzione verte sul significato della formula «Repubblica fondata sul lavoro», respingendo l’interpretazione classista della stessa: per la quale l’art. 1 sarebbe soltanto un richiamo alla tutela dei lavoratori. Viene ugualmente respinta l’opinione di chi considera la formula costituzionale una mera espressione letteraria. Prendendo spunto dall’insegnamento di Costantino Mortati, è invece proposta una lettura in chiave contrattualistica, dell’art. 1 e dell’intera Carta del ’47, in modo da attribuire un preciso significato giuridico al fondamento della Costituzione, dal quale far derivare diritti e doveri reciproci tra Stato e cittadini (clicca qui per maggiori informazioni).

La coerenza come principio generale dell’Ordinamento giuridico affronta invece il tema del confronto tra positivismo e neocostituzionalismo, andando alla ricerca – mediante una rilettura di Kelsen – di una soluzione in grado di contemperare le esigenze della giustizia con la sovranità popolare e la certezza del diritto (clicca qui per maggiori informazioni).

L’introduzione, insieme allo scritto su Il giusto per natura secondo Aristotele, abbozza il tema del positivismo di matrice aristotelica.

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Questa la quarta di copertina: «La decisione di porre il lavoro a fondamento della Repubblica richiama il ragionamento che ha portato Hobbes a indicare la tutela della vita come scopo del patto sociale. In entrambi i casi, il rispetto del valore posto a fondamento è da considerare condizione di validità del contratto. Il fondamento lavoristico ha pertanto il potere di vincolare allo stesso modo i singoli e lo Stato. L’ordinamento giuridico, anch’esso frutto di tale decisione, dev’essere conseguentemente improntato alla tutela del lavoro, dal quale gli altri diritti discendono e verso il quale tendono. Al dovere del singolo di contribuire allo sviluppo sociale corrisponde quello dello Stato, chiamato a creare le condizioni che gli permettano di farlo. Il lavoro come fondamento si colloca dunque al di sopra del bilanciamento tra opposte esigenze, al quale è invece sottoposto il lavoro come diritto fondamentale dell’individuo. Di conseguenza, la tutela del lavoro del singolo non dovrebbe pregiudicare quella degli altri diritti riconosciuti ai cittadini. Evitare questo conflitto consente inoltre di salvaguardare la coerenza dell’ordinamento. Sotto questo profilo, la decisione di porre un valore a fondamento della Repubblica equivale a stabilire una norma di chiusura. Sono dunque da respingere le ipotesi di considerare quello costituzionale come uno spazio aperto a soluzioni contrastanti. La chiusura del sistema non ne implica la staticità. L’evoluzione dell’ordinamento dovrà però tener conto della sua coerenza, realizzandosi con modalità compatibili col principio della sovranità popolare».